scarico a parete caldaie domestiche normativa

Normativa Scarico a Parete Caldaie

SCARICO A PARETE CALDAIE DOMESTICHE

La possibilità di scaricare a parete con caldaie domestiche ha subito nel corso degli ultimi 2 anni ben 4 modifiche. Ricostruiamo sinteticamente l’iter legislativo a partire dal DPR 412 del 1993 che aveva introdotto la possibilità di scaricare a parete esclusivamente nel caso di mera sostituzione del generatore e nel caso di ristrutturazione dell’impianto termico in edifici privi di canne fumarie.

Successivamente, con la Legge 221 del 17/12/2012, è possibile scaricare a parete purchè vengano installate caldaie a condensazione.

Dopo soli 8 mesi, ad Agosto 2013, con la Legge 90, scompare l’obbligo di installazione di caldaie a condensazione per poter scaricare a parete. La condizione è che vengano installati generatori di calore appartenenti alle classi 4 e 5, per valori di prestazione energetica e di emissioni (quindi caldaie con almeno 4 stelle).

Nel dicembre dello stesso anno una circolare del Ministero dello Sviluppo Economico datata 18/12/2013, chiarisce che è sufficiente che la caldaia appartenga alla classe 4 o 5 soltanto relativamente alle emissioni di NOx, purché abbia un rendimento termico utile pari a “90 +2 log Pn” (ricordiamo che Pn è la potenza utile nominale). è cosí pertanto sufficiente una caldaia a 3 stelle di efficienza energetica.

Infine (per ora…), con il Decreto Legislativo 4 luglio 2014 n. 102, viene stabilito che, in caso di sostituzione di caldaie installate prima del 31 Agosto 2013, si possono installare caldaie a camera stagna a 3 stelle (purché la caldaia da sostituire sia con scarico a parete o scarico in canna collettiva ramificata).

Viene reintrodotto l’obbligo di installare caldaie a condensazione (a 5 stelle di NOx) nel caso di ristrutturazione di impianto termico individuale in edifici senza canne fumarie o con sistemi di scarico non adeguabili alle caldaie a condensazione. L’obbligo è valido anche nel caso di asseverazione del progettista sull’impossibilità di scarico a tetto (es. distacco da impianto centralizzato).

Di seguito gli estratti delle diverse leggi citate:

1. DPR 412/93 art. 5 comma 9 (come modificato da DPR 551/99):

9. Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente, nei seguenti casi:

    • 1. nuove installazioni di impianti termici, anche se al servizio delle singole unità immobiliari
    • 2. ristrutturazioni di impianti termici centralizzati
    • 3. ristrutturazioni della totalità degli impianti termici individuali appartenenti ad uno stesso edificio
    • 4.trasformazioni da impianto termico centralizzato a impianti individuali
    • 5.impianti termici individuali realizzati dai singoli previo distacco dall’impianto centralizzato

 

Fatte salve diverse disposizioni normative, ivi comprese quelle contenute nei regolamenti edilizi locali e loro successive modificazioni, le disposizioni del presente comma possono non essere applicate in caso di mera sostituzione di generatori di calore individuali e nei seguenti casi, qualora si adottino generatori di calore che, per i valori di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe meno inquinante prevista dalla norma tecnica UNI EN 297:

      • Singole ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell’edificio, funzionali ed idonei o comunque adeguabili all’applicazione di apparecchi con combustione asservita da ventilatore

 

      • Nuove installazioni di impianti termici individuali in edificio assoggettato dalla legislazione nazionale o regionale vigente a categorie di intervento di tipo conservativo, precedentemente mai dotato di alcun tipo di impianto termico, a condizione che non esista camino, canna fumaria o sistema di evacuazione fumi funzionale ed idoneo, o comunque adeguabile allo scopo

2. Legge 221 del 17/12/2012 di conversione del D.L. 18 ottobre 2012 , n.179 recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” pubblicato in Gazzetta Ufficiale 294 del 18/12/2012, nell’art.34 comma 53.

((“9. Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da piú unità immobiliari devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente, fatto salvo quanto previsto periodo seguente. Qualora si installino generatori di calore a gas a condensazione che, per valori di prestazione energetica e di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe ad alta efficienza energetica, piú efficiente e meno inquinante, prevista dalla pertinente norma tecnica di prodotto UNI EN 297 e/o UNI EN 483 e/o UNI EN 15502, il posizionamento dei terminali di tiraggio avviene in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129 e successive integrazioni”))

3. Legge 90, Agosto 2013.

1. Con decorrenza 31 agosto 2013, il comma 9 dell’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

“9. Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.

9-bis. È possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui:

a) si procede, anche nell’ambito di una riqualificazione energetica dell’impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata;

b) l’adempimento dell’obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell’intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;

c) il progettista attesta e assevera l’impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto.

9-ter.

Nei casi di cui al comma 9-bis è obbligatorio installare generatori di calore a gas che, per valori di prestazione energetica e di emissioni, appartengono alle classi 4 e 5 previste dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502, e posizionare i terminali di tiraggio in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129.

4. Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 18/12/2013:

È consentito derogare da quanto previsto all’articolo 5, comma 9 del D.P.R. n. 412 del 1993, nei casi previsti dal comma 9-bis dello stesso articolo. In tali casi, ai sensi del comma 9-ter dell’articolo 5 del D.P.R. n. 412 del 1993, i generatori di calore installati successivamente alla data del 31 agosto 2013 devono rispettare quanto di seguito indicato:

        • Possedere un rendimento termico utile maggiore o uguale a 90+2log (Pn), in corrispondenza di un carico termico pari al 100% della potenza termica utile nominale
        • Appartenere alla classe 4 o alla classe 5 secondo la classificazione relativa alle emissioni di NOx indicata dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502

5. DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102, all’art. 14, commi 8 e 9, si stabilisce che:

8. Al comma 9-bis, dell’articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni (vedi Legge 90) dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

d) si procede alle ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell’edificio, funzionali e idonei o comunque adeguabili all’applicazione di apparecchi a condensazione;

e) vengono installati uno o piú generatori ibridi compatti, composti almeno da una caldaia a condensazione a gas e da una pompa di calore e dotati di specifica certificazione di prodotto.

9. II comma 9-ter, dell’articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, è sostituito da seguente:

9-ter. Per accedere alle deroghe previste al comma 9-bis, è obbligatorio:

          • i. nei casi di cui alla lettera a), installare generatori di calore a gas a camera stagna il cui rendimento sia superiore a quello previsto all’articolo 4, comma 6, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica, del 2 aprile 2009, n. 59 (cioè rendimento maggiore o uguale a 90 +2 log Pn, dove Pn è la potenza utile nominale)
          • ii. nei casi di cui alle lettere b), c), e d), installare generatori di calore a gas a condensazione i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh, (pari alla classe 5 di NOx), misurate secondo le norme di prodotto vigenti
          • iii. nel caso di cui alla lettera e), installare generatori di calore a gas a condensazione i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh (pari alla classe 5 di NOx), misurate secondo le norme di prodotto vigenti, e pompe di calore il cui rendimento sia superiore a quello previsto all’articolo 4, comma 6, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica, del 2 aprile 2009, n. 59 (cioè il rendimento della pompa di calore riferito all’energia primaria deve essere maggiore o uguale a “90 +3 log Pn”, dove Pn è la potenza utile nominale. Il riferimento all’energia primaria significa che è necessario tener conto del fattore di conversione energia elettrica/energia primaria, fattore stabilito dalla Autorità per Energia elettrica ed il gas, l’AEEG, che è pari a 0,46. In sostanza il fattore di conversione stabilisce che 1 kWh di energia elettrica equivale a 2,17 kWh di energia primaria, nel senso che per produrre un kWh di energia elettrica sono necessari 2,17 kWh di energia termica. Per le pompe di calore tuttavia i parametri di efficienza da rispettare sono quelli stabiliti dal DM 06/08/2009 per l’ottenimento della detrazione fiscale del 65% che prevedono, ad esempio, per pompe di calore elettriche aria-aria un COP di almeno di 3,9. Tali valori sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale n° 224 del 26/09/200, all’Allegato I)
        • iv. in tutti i casi, posizionare i terminali di scarico in conformità alla vigente norma tecnica UNI7129 e successive modifiche e integrazioni.

 

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